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Controlli decennali e vita residua di impianti industriali.

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di: ciofettisrl
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E’ legittimo da parte degli ispettori degli ENTI preposti ai controlli, per macchine dotate di marcature CE, in accordo con quanto già espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, richiedere la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione dei controlli di componenti strutturali, se previsto da specifiche indicazioni riportate sul manuale di istruzione della macchina.

Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto all’esecuzione dei controlli obbligatori previsti dal fabbricante, dovrà essere impartita da parte dell’ispettore incaricato la “prescrizione” (art. 20 D. Lgs.758/94), contestando la violazione dell’art. 71, commi 4 e 8, lettera b) del D. Lgs. 81/08.

In caso di apparecchi di sollevamento immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della Direttiva Comunitaria relativa al prodotto, o in caso di apparecchi di sollevamento marcati CE, per i quali il fabbricante non ha previsto controlli strutturali periodici, si ritiene che, in presenza di elementi che possano dare origine a dubbi sull’integrità di componenti costituenti la struttura della macchina, il tecnico verificatore ne possa richiedere un controllo approfondito, per poter esprimere un parere senza margini di incertezza sull’idoneità della stessa ai fini della sicurezza; in questo caso, si ritiene appropriata la formulazione della richiesta tramite “disposizione”.

Se i componenti strutturali della macchina, indipendentemente dal regime giuridico vigente al momento della sua messa in servizio, presentano oggettive ed evidenti carenze, tali da ravvisare l’inottemperanza all’art. 71 (commi 4 e 8, lettera b) del D. Lgs. 81/08, configurandosi la presenza di un pericolo immediato, la richiesta di controlli strutturali e successivi eventuali interventi di ripristino viene formulata tramite “prescrizione” (art. 20 D. Lgs. 758/94).

Si ritiene necessario precisare che, sia nel caso di macchina costruita antecedentemente al decreto di recepimento della direttiva di prodotto specifica, sia in caso di macchina con marcatura CE, la necessità di sottoporre l’apparecchio di sollevamento a controlli strutturali da parte di tecnico esperto, e/o ingegnere esperto così come definito sia nella circolare del Ministero del Lavoro 23.12.1976 n. 77 che nella norma UNI ISO 9927-1 ai punti 5.2.1 e 5.2.2, deve essere dettata dalle particolari condizioni di impiego della stessa, e definite di “tipo gravoso”; dette condizioni sono ravvisabili nei casi di macchine che si trovano ad operare in condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli, come le gru a torre, le gru per porti, o le gru installate in acciaieria o fonderia, oppure le macchine utilizzate con frequenti cicli di carico con portata prossima alla portata nominale massima della gru.

Informazioni sull'Autore

Leonardo Alunni Breccolenti

http://www.ciofetti.it

Fonte: Article-Marketing.it

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