La nuova prevenzione incendi
di: cracci
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Il d.p.r. n.151 distingue le attività soggette alla prevenzione incendi in tre categorie fondamentali: A, B e C.
L'elenco ufficiale con relativa descrizione è contenuto all'interno dell'allegato I del suddetto.
Per quelle attività che appartengono alla categoria A e che sono soggette alle norme tecniche, non costituendo un rischio particolare per la pubblica incolumità, non è più previsto il parere di conformità sul progetto.
Per tutte le attività appartenenti a qualsivoglia categoria, il titolare, dovrà effettuare una richiesta formale di inizio attività (Segnalazione di Inizio Attività) che corrisponde alla vecchia richiesta del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) e che prende il nome di SCIA. Inoltre, per quanto riguarda le attività nelle categorie A e B, i Vigili del Fuoco possono effettuare gli opportuni controlli entro 60 giorni ed utilizzando anche il metodo a campione. Per le attività a più alto rischio, quelle in categoria C, il Comando dei V.V.F. effettua sempre il controllo entro 60 giorni. In questo si snelliscono di molto i sopralluoghi da parte dei V.V.F. e si potranno garantire controlli per la tutela della pubblica incolumità su tutte le attività che presentano un rischio maggiore. Ne consegue quindi una notevole semplificazione ed un notevole aumento delle responsabilità a carico dei Professionisti che dovranno preoccuparsi di certificazioni ed asseverazioni che verranno approfondite in dettaglio in altri articoli.
Per tutte quelle attività industriali ad alto rischio, esse devono ancora presentare un rapporto di sicurezza secondo il d.lgs. del 17 agosto 1999 n. 334 e successive integrazioni.
Infine concludo dicendo che il nuovo decreto 151 evidenzia la possibilità di possibili adeguamenti dello stesso dovuti a mutamenti delle condizioni che garantiscono la tutela della pubblica incolumità.
Informazioni sull'Autore
Massimiliano Rosa
Fondatore di WOS (Comunità e Forum sulla Sicurezza)
Fonte: Article-Marketing.it
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